Rimborsi
Cassa malati di base (LaMAL)
Le sedute di psicoterapia possono essere rimborsate dalla Cassa Malati di base (LaMAL), conformemente ai criteri della Legge sulle Professioni Psicologiche (LPPsi) entrata in vigore il 1. luglio 2022, se si possiede un certificato medico (da portare alla prima seduta). Oltre ai medici specializzati in psichiatria, anche i medici con specializzazione FMH in pediatria o in medicina interna generale possono dare indicare la necessità di seguire una psicoterapia e rilasciare la prescrizione medica che copre le prime 15 sedute. Inoltre possono rinnovare il certificato per ulteriori 15 sedute.
Dalla 30a seduta, se permane un’indicazione clinica alla cura e una motivazione del paziente a proseguire il percorso, può essere richiesta alla cassa malati una garanzia di copertura dei costi secondo la seguente procedura:
- Lo psicoterapeuta valuta il persistere dell’indicazione al percorso di cura e redige un rapporto con i motivi e le finalità della psicoterapia.
- Un medico psichiatra valuta la necessità di cotinuare la psicoterapia e redigere un certificato di indicazione al prosieguo.
- I documenti redatti vengono inoltrati alla Cassa Malatidel paziente, che si avvarrà del parere del proprio medico fiduciario per valutare la pertienza del proseguio del percorso psicoterapeutico e informerà l’assicurato alla decisione in merito alla copertura dei costi.
Cassa malati complementare
Alcunecasse malati complementari continuano ad offrire un parziale rimborso dei costi della psicoterapia (secondo le modalità contrattuali sottoscritte) se lo psicoterapeuta è iscritto al registro svizzero delle professioni psicologiche. Altrecasse malati complementari rifiutano di rimborsare le sedute se lo psicoterapeuta è riconosciuto dalla LaMAL. Si consiglia vivamente di informarsi direttamente presso la propria assicurazione e richiedere una conferma scritta in caso di disponibilità ad assumere i costi della psicoterapia.
Rimborsi delle Complementari a seconda del contratto nel 2021:
AXA complementare ha creato una propria lista di psicoterapeuti riconosciuti e la sottoscritta risulta iscritta (non esisteva nel 2021 e non figura dunque nella lista delle varie modalità contrattuali, che vanno richieste al proprio consulente).
Assicurazione invalidità
Le sedute di psicoterapia possono essere rimborsate interamente dall’Assicurazione Invalidità nel caso di pazienti minorenni che soffrono di disturbi congeniti riconiscuti dall’art. 404 (autismo, ADHD invalidante,…) oppure per i casi in cui è stata inoltrata da parte del pediatra una richiesta di misure di prevenzione e supporto all’integrazione socio-formativa secondo l’art. 12 (iscrizione alla lista dei terapeuti riconosciuti dall’AI da luglio 2020).
Assicurazione infortuni
In caso di infortunio, l’assicurazione infortuni può coprire i costi della psicoterapia nei casi in cui l’incidente ha lasciato delle tracce traumatiche nella persona. La copertura viene valutata caso per caso. È necessario informarsi e richiedere una conferma scritta della disponibilità ad assumere i costi della psicoterapia.
Fatturazione
Per ogni seduta di 50 minuti vengono conteggiati 10 minuti di lavoro in assenza del paziente per la preparazione e il follow-up della seduta.
Piattaforma Medionline
La copertura dei costi della psicoterapia avviene tramite regolare fattura trasmessa attraverso la piattaforma Medionline di Cassa dei Medici. Al paziente viene richiesto il consenso firmato per l’immissione dei dati nel sistema.
Nel caso di copertura da parte della LaMAL, la fattura viene inviata direttamente alla vostra Cassa Malati, parimenti nel caso di copertura da parte dell’AI. Altrimenti la fattura viene inviata al paziente: in questo caso, il saldo della fattura è a carico del paziente, il quale riceve una copia di fattura per la richiesta di rimborso alla complementare (questa copia è automatica e non è garanzia di ricevere un rimborso, il quale va concordato con la propria assicurazione all’inizio del percorso).
Il paziente riceve sempre una copia della fattura per conoscenza (di preferenza via e-mail, previo firma di consenso).
Sedute mancate
Quando capita un’impossibilità a partecipare a un incontro pianificato, si prega di avvisare al più tardi entro 24h prima dell’appuntamento concordato.
In caso di mancato avviso, la seduta viene fatturata interamente ed è a carico del paziente (in assenza della prestazione di cura, la Cassa Malati non prevede la possibilità di rimborso). L’appuntamento viene considerato come una “prenotazione” del tempo della terapeuta, che non può disporne altrimenti.
Consultazioni telefoniche e videochiamate
I contatti via telefono o messaggi/e-mail necessari per pianificare i momenti delle sedute non vengono fatturati.
La consultazione telefonica o via e-mail su temi specifici che superano i 5 minuti e le sedute in videochiamata (possibili in casi eccezionali, per es. quarantena per COVID, permanenza prolungata fuori cantone, residenza all’estero,…), seguono lo stesso tariffario delle consultazioni in presenza.
